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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Con delibera del 26/11/2018 Cleca spa ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo “Modello 231”.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, è l’insieme delle regole e delle procedure organizzative della società volte a prevenire la commissione dei reati.

La legge non ne prevede alcuna obbligatorietà riguardo alla sua adozione. Tuttavia, l’approvazione di un Modello idoneo a prevenire i reati costituisce causa di esclusione o limitazione della responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.


Per essere efficace, e quindi dispiegare la sua funzione esimente, è necessario che tale documento, tra gli altri aspetti, integri le procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali alle quali la società si deve adeguare per evitare che vengano commessi i reati richiamati dalla normativa.


Il Modello deve, inoltre, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie e stabilire misure sanzionatorie adeguate in caso di violazioni delle sue prescrizioni.

Inoltre ai sensi del d. lgs. 231/2001, per dispiegare la propria funzione esimente, il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere efficacemente attuato. A tal fine è necessario che sia istituito un apposito Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare in maniera indipendente sul corretto funzionamento e sull’osservanza del Modello.

La nostra azienda, con delibera del C.d.A. del 26/11/2018 ha nominato l’Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello 231, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Punto cardine del Modello è, tra gli altri aspetti, l’adozione di un Codice Etico. Documento aziendale volto a individuare diritti, doveri e responsabilità della società, mira a promuovere o vietare alcuni comportamenti che, seppur leciti sotto il profilo normativo, non corrispondano all’etica e ai valori cui l’impresa si ispira nell’esercizio delle proprie attività.

 

Finalità

Cleca spa, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoroi dei propri dipendenti - ritiene di procedere all’attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto 8 giugno 2001 n. 231.

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l’adozione di un Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Cleca spa affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.

A tale riguardo, Cleca spa sottolinea innanzitutto di non tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, anche nel caso in cui Cleca spa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi, nell’espletamento della propria missione aziendale. Scopo del presente Modello è la implementazione delle procedure già esistenti e la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nuove nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, mediante l’individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di: 

  • determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Cleca spa, soprattutto nelle medesime Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di Cleca spa;
  • ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Cleca spa in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;
  • consentire a Cleca spa, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.
    Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:
  •  l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
  •  la mappa delle Aree a Rischio del Gruppo;
  • l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
  • la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
  • il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  • la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  • la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

 

Quadro Normativo

1.1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231: presupposti della responsabilità e sanzioni
Il D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300” ha introdotto nel nostro ordinamento, in attuazione di Convenzioni internazionali, un nuovo tipo di responsabilità a carico dell’ente per fatti costituenti reato commessi, nell’interesse o a vantaggio dello stesso, da:

  • persona che rivesta, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione della Società o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  • persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.


Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si manifesta allorchè il fatto reato esprima una c.d. colpa di organizzazione, consistente nella mancata adozione da parte dei soggetti aziendali dei presidi necessari a prevenire la commissione degli illeciti penali previsti dagli artt. 24 e ss. secondo un principio di tipicità e tassatività.


La responsabilità della Società si qualifica per ciò stesso “amministrativa” ma presenta natura sostanzialmente penale: infatti, è rimesso al giudice penale competente l’accertamento del reato presupposto e il procedimento si svolge secondo le medesime cautele, garanzie e procedure del processo penale e sono previste pene particolarmente afflittive. La responsabilità della Società è autonoma rispetto a quella della persona fisica autore del reato. La responsabilità della Società sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto per una causa diversa dall’amnistia o dalla prescrizione.


Ulteriore elemento costitutivo della responsabilità, sotto il profilo oggettivo, è rappresentato dalla necessità che il fatto reato sia stato commesso “nell’interesse o a vantaggio della società”. Un interesse esclusivo dell’autore dell’illecito o di terzi esclude la responsabilità. Un interesse anche soltanto minore e secondario dell’ente rileva viceversa esclusivamente ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria, non anche dell’esimenza.


Secondo la giurisprudenza, la responsabilità prevista dal decreto sorge non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per la Società stessa, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito abbia trovato ragione nell’interesse dell’ente. I due vocaboli esprimono infatti concetti giuridicamente diversi e rappresentano presupposti alternativi, ciascuno dotato di una propria autonomia e di un proprio ambito applicativo.


Mentre l’Interesse ha una valenza di tipo soggettivo ed in quanto tale è suscettibile di una valutazione ex ante, il “vantaggio” viceversa ha una connotazione oggettiva riferibile agli esiti effettivi della condotta del soggetto agente che, pur non avendo avuto direttamente di mira un interesse dell’ente, ha realizzato, comunque, con la sua condotta un vantaggio in suo favore. In quanto tale è verificabile ex post.


Nei reati dolosi l’interesse/vantaggio sono riferiti all’evento; viceversa nei reati colposi – in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro o ambientale – devono essere riferiti alla condotta, ossia all’omissione di regole cautelari cogenti.


Poiché il reato di natura colposa mal si concilia comunque con il concetto di interesse, la giurisprudenza ha ritenuto che in tali casi l’interesse/vantaggio sussista quando l’autore del reato abbia agito spinto dalla necessità di contenimento dei costi aziendali, accelerare i tempi o ritmi di lavoro o aumentarne la produttività, o ancora spinto da una politica aziendale che omette investimenti in tema di sicurezza nell’ambito di uno stabilimento destinato ad essere dismesso e ciò malgrado non rinuncia a farvi lavorare gli operai” (Trib. Torino, 15 aprile 2011, Thyssenkrupp).


Il decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all’estero, purché la Società abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L’art. 9 comma 1 del decreto individua le sanzioni che possono essere comminate alla Società per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca di beni;
- pubblicazione della sentenza.

 

1.2 L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa dell’ente
L’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001, nell’introdurre il regime di responsabilità amministrativa della Società prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati presupposto, la Società dimostri che:

  • ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, “modelli di organizzazione e di gestione” idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  • il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di proporre e verificare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  • le persone che hanno commesso l’illecito hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione, gestione e controllo;
  • non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di vigilanza.


L’esonero dalla responsabilità della Società passa attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito (soggetto apicale o sottoposto).


L’art. 7 del decreto prevede una forma specifica di esimente della responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dai c.d. “sottoposti” ma sia accertato che la società, prima della commissione del reato, abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

L’art. 6, comma 2, del decreto prevede quindi che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba rispondere alle seguenti esigenze:

  • individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi gli illeciti previsti;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
  • introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008 integra alcuni elementi propri del modello di organizzazione ai fini della prevenzione dei reati di lesioni colpose ed omicidio colposo per violazione delle norme di sicurezza.

Il Modello deve assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi relativi:

  • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro;
  • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi agli impianti;
  • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature;
  • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici, ecc.;
  • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  • alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  •  alle attività di sorveglianza sanitaria;
  • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  • alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  • alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere “idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività elencate al I comma”.

Inoltre, deve in ogni caso prevedere per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell’organizzazione e dal tipo dell’attività svolta una articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Per le segnalazioni è possibile scrivere al ODV.